Quando si parla di incapacità di intendere e di volere, relativamente ad un testamento, si fa riferimento all'art. 591 del Codice Civile, il quale dice: "Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare:
1- coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2- gli interdetti per infermità di mente;
3- quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci d'intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento".
La contestazione testamentaria viene perlopiù effettuata prendendo come spunto il punto n°3 dell'articolo 591 del Codice Civile e sopra riportato. C'è un pronunciamento della Corte di Cassazione civile, una sentenza, che lo ribadisce chiaramente.
"Perché sussista l'incapacità naturale di testare ai sensi dell'art. 591 n°3 del C/C, non è sufficiente una qualsiasi alterazione delle facoltà psichiche od intellettive, ma è necessario che, a cagione di una infermità o altra causa, sia pure transitoria, che turbi profondamente il normale processo intellettivo e volitivo, il soggetto sia privo in modo assoluto, nel momento della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti, oppure della attitudine ad autodeterminarsi" (sent. del 10/01/1967 n° 976).
Come si vede, l'interessato, per ottenere l'annullamento del testamento impugnato, deve provare in giudizio che il testatore, nel momento in cui redasse la scheda testamentaria, era incapace di intendere e di volere, per malattia mentale e per occasionale e transitorio difetto psichico.
La malattia mentale non può raggiungere gli estremi di quella necessaria per interdirlo a vita; né è presumibile che esistesse quella malattia nell'atto di testare, soltanto perché vi era stata, a breve intervallo, in epoca antecedente e susseguente.
Il difetto psichico occasionale e breve può dipendere dalle più svariate cause: paura, ira, grave delirio febbrile, ubriachezza, idea fissa, sempre che siano state capaci di alterare profondamente l'equilibrio mentale del testatore.
L'interessato può impugnare il testamento nel termine di cinque anni necessario alla prescrizione e decorrenza dal giorno in cui il testamento fu eseguito mediante consegna dei beni anche ad un singolo erede.
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