E' frequente la contestazione del testamento olografo da parte di parenti esclusi o non convinti della veridicità dello scritto testamentario. Non tutti però sanno che in una contestazione testamentaria è la parte o le persone che intendono impugnare il testamento in una causa civile, che devono produrre scritture e firme comparative necessarie a sostenere i loro dubbi sulla veridicità dello scritto o della firma in esso contenuti.
Difatti, è Giurisprudenza consolidata che "la parte che contesta l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi dettati in tema di accertamento negativo (cfr. tra le altre, Cass. Civ. Sez. II, n° 21555 del 2018).
Anche se può sembrare comprensibile tale disposizione cioè, chi contesta l'autenticità della scheda testamentaria deve dimostrare sulla base di quali elementi o prove si fondano i suoi dubbi, può capitare però, e spesso succede, che i dubbi della persona o parenti non soddisfatti del lascito testamentario, non abbiano a disposizione scritture e firme autografe del de cuius per il fatto che lo stesso, ormai anziano o peggio, gravato da malattia, trascorse gli ultimi periodi della sua esistenza, accudito da altre persone, parenti o badanti che, pur avendo a disposizione qualche scritto e firme autografe, non abbiano alcun interesse nel mostrarle, ovviamente se i sospetti sull'autenticità dello scritto testamentario è fondato, con anche buona probabilità di farla franca.
Pertanto, prima di avventurarvi in una contestazione testamentaria, è necessario accertarsi di avere a disposizione scritture e firme autografe del de cuius per effettuare la comparazione.
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