lunedì 30 marzo 2015

Testamento in stampatello: validità e annullabilità dello scritto

Altro tema di interesse comune è sapere se il testamento redatto con scrittura in stampatello, può essere considerato valido a norma di legge. E' da dire che per le caratteristiche dello stampatello, è bene che il confronto avvenga con altrettanta scrittura comparativa effettuata in stampatello.

E' difatti molto riduttivo pensare di poter confrontare la scrittura in corsivo con la scrittura in stampatello per poter dare un'identificazione certa dei due scritti da imputare o meno, alla medesima mano scrivente, o se invece trattasi di simulazione di scrittura altrui, così come viene di norma richiesto al CTU da parte del giudice in sede di contestazione testamentaria.

Quando detto sopra viene confermato da una ricerca pubblicata dal Centro Studi Grafologici sul bollettino di maggio-agosto 2006 dove: "... emerge chiaramente che nel passaggio dal corsivo allo stampatello i segni, così come definiti nel metodo morettiano, subiscono cambiamenti tali da non rendere possibile una indagine grafologica secondo i canoni del metodo stesso. In altre parole, non si ha certezza che una caratteristica, rilevata nello stampatello, provenga da analoga caratteristica del corsivo redatto dalla stessa persona".

Un testamento scritto in stampatello è però considerato valido, se tale scrittura viene considerata una scrittura "abituale", cioè se la persona oltre al consueto carattere corsivo, abbia fatto propria la scrittura in stampatello come metodo di comunicazione da utilizzare abitualmente (Corte d'Appello di Torino, 19/12/2000). E' ovvio pensare, che tale confronto debba avvenire con altrettante scritture autografe in stampatello pena l'annullabilità (Trib. di Ferrara, 21/07/2003).

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